SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE
Con la legge 162/2014, entra in vigore dall’11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere:
– alla separazione consensuale e
– allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.
Con l’entrata in vigore della Legge 06 Maggio 2015 n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi) sono variati i termini per poter divorziare: devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art.3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55).
Dove? Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune: – di residenza di uno dei coniugi,
– in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
– in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso Chi si può avvalere di questa modalità semplificata? Tutte quelle coppie che:
– non abbiano figli minori;
– non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
– non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
– non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
– raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).
Come avviare la procedura Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, se sussistono le condizioni previste, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo Costo All’atto della dichiarazione di volersi separare o divorziare dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile dovra’ essere corrisposto il diritto fisso pari € 16,00, con pagamento secondo le modalità che verranno fornite dall’Ufficiale dello Stato Civile
Contatti
Comune di Linarolo (PV)
Ufficio di Stato Civile 0382/569104 Sig. Lanterna Ornella
mail: ufficio.elettorale@comune.linarolo.pv.it