A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35).
La nuova disciplina riguarda:
– iscrizione anagrafica con provenienza dal altro comune;
– iscrizione anagrafica dall’estero;
– cambio di abitazione all’interno del comune;
– emigrazione all’estero.
Come fare:
Utilizzando esclusivamente i modelli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno disponibili nei modelli .pdf sottostanti, il cittadino potrà presentare la dichiarazione secondo una delle seguenti modalità;
– direttamente allo sportello dei servizi demografici;
– per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.linarolo@pec.regione.lombardia.it (in tal caso al documento deve essere apposta la firma digitale).
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.La dichiarazione per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da un solo asterisco, deve essere allegato un documento di identità nonché la documentazione indicata nell’allegato “A” per l’iscrizione dall’estero dei cittadini extra UE e della documentazione indicata nell’allegato “B” per l’iscrizione dall’estero dei cittadini UE.
Tempistica:
– l’Ufficiale di anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione effettuerà le variazioni conseguenti ( iscrizione preliminare ) e invierà il modello APR4 al comune di precedente residenza per la cancellazione.
– entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione/ricevimento verranno effettuati gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione allegata.
– entro lo stesso termine l’Ufficiale di anagrafe comunicherà l’eventuale esito negativo.
– trascorsi i 45 giorni se il cittadino non riceve alcuna comunicazione, la pratica si considera conclusa con esito positivo.
Dichiarazioni false o mendaci:
– in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, i quali dispongono la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione (verrà ripristinata la situazione anagrafica precedente) nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace